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Lo sportello utente serve per contatti inerenti la ricerca di guide, servizio informazioni o reclami di vario tipo.
LA GUIDA
La guida AIG2R è un professionista, un accompagnatore, che conduce singoli individui o gruppi , che con la sua esperienza, competenza e/o con la sua autorità suggerisce ad altri il comportamento da seguire per raggiungere, un determinato fine di utilizzo del mezzo, un determinato luogo o un punto di interesse geografico, in assoluta sicurezza e preservando l’incolumità degli avventori al seguito.
La guida AIG2R, come tutte le altre guide, non può essere un organizzatore di tour o viaggi anche di una sola giornata, in contrasto con la figura professionale del Tour Operator, come si evince dal Regolamento.
RECLAMI
Il messaggio verrà inviato alla segreteria dell’associazione ed al Presidente Nazionale, che può intervenire per regolare il rapporto determinato dal reclamo o contenzioso, prima di conclusioni giudiziali.
Il Consiglio Direttivo è l'organismo di controllo che interviene in reclami o contenziosi a tutela del cliente e che risponde alle email attivate allo sportello utente.GARANZIE ATTIVATE A TUTELA DEGLI UTENTI
A seguito di quanto previsto dalla legge 4/2013, AIG2R ha attivato uno sportello di riferimento per il consumatore ai sensi dell'art.27-ter del D.lgs 206/2005 (Codice di Consumo), al fine di ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonchè segnalare eventuali reclami in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
AUTODISCIPLINA (art. 27-ter D.Lgs. 206/2005)
I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura a loro tutela per pratiche commerciali aggressive, ingannevoli o scorrette, possono convenire con il professionista di adire preventivamente il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore per la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità o il giudice competente. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
- SPORTELLO AIG2R
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